Il sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS
La legislazione che regola l'assunzione di responsabilità da parte degli impianti nella gestione delle problematiche ambientali è materia che ha interessato negli ultimi anni sempre di più le imprese. Per tener conto del cambiamento che le aziende italiane ed estere stanno operando, per conformarsi agli standard ambientali, sono nati strumenti innovativi che dettano principi per una corretta gestione ambientale dei servizi erogati ai cittadini e dei processi produttivi aziendali e che sono in grado di fornire significativi risultati sul piano del controllo e del miglioramento degli impatti ambientali legati alle attività antropiche. Tra questi, la registrazione EMAS[1].
Il Sistema comunitario di ecogestione e audit, ovvero EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è stato emanato nel 1993, salvo essere aggiornato successivamente prima nel 2001 e poi nel 2009, e si basa sull'adesione volontaria delle imprese e delle organizzazioni, sia pubbliche sia private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano impegnarsi nel valutare e nel migliorare la propria efficienza ambientale[2]. L’EMAS è quindi uno strumento utile per promuovere l'eco-innovazione.
Le organizzazioni e le imprese che vi aderiscono provvedono all’adozione di un sistema di gestione ambientale e all'attivazione di programmi di gestione ecosostenibili e possono quindi richiedere la registrazione all’Ente di Certificazione che attesti il loro impegno. Questo sforzo viene compensato con premialità in caso di appalti, partecipazione a bandi per l’accesso a stanziamenti o progetti e riduzione dei termini per il rilascio di autorizzazioni[3].
Valutando a livello europeo le imprese che hanno investito per il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali rispetto al numero totale delle imprese operanti in ciascun Paese osserviamo che l’Italia si colloca al 10° posto, con un valore di 111[4].
Se limitiamo l’osservazione alle prime 5 economie continentali, la posizione dell’Italia sale al secondo posto dietro la Germania con 151, davanti alla Spagna con 106, il Regno Unito con 87 e, molto più indietro, la Francia con 10.
Inoltre, secondo i dati forniti dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in Italia, al 2018, risultano registrate EMAS 963 organizzazioni e 4832 siti. Al livello geografico, sia le organizzazioni sia i siti che hanno ottenuto la registrazione si concentrano maggiormente nelle regioni del Nord (più della metà). La restante parte si divide più o meno equamente tra le regioni centrali e del Sud d’Italia. Sono, secondo i dati, per lo più organizzazioni che operano nel settore dei rifiuti a richiedere le registrazioni EMAS, seguite dal settore energetico e dalle amministrazioni pubbliche.
Al contrario, alcuni settori non sono annoverati tra i registrati. Spiccano i produttori di mobili per cucine, di biciclette, di materassi, di strumenti musicali, di allevamento di suini e pollame, di tessuti e tessili, etc.
Recentemente la commissione UE ha ritenuto necessario modificare radicalmente l’allegato IV del regolamento sul sistema di eco-certificazione 1221/2009 per inserirvi i miglioramenti individuati negli anni grazie dell’esperienza acquisita nell’implementazione EMAS.
Tra le novità introdotte c’è la descrizione delle azioni attuate per migliorare le prestazioni ambientali, raggiungere gli obiettivi e garantire la conformità agli obblighi normativi ambientali (compresa una dichiarazione relativa alla conformità giuridica); l’indicazione che i dati riportati devono coprire almeno tre anni di attività; l'adozione di un nuovo indicatore relativo alla "produzione totale di energia rinnovabile" e l'adozione di indicatori di dettaglio per quanto riguarda “l'uso del suolo in relazione alla biodiversità”.
È stato definito un periodo transitorio di un anno tra l’entrata in vigore dell’aggiornamento (8 gennaio 2019) e la sua effettiva osservanza (9 gennaio 2020) per permettere alle organizzazioni di adeguarsi alle modifiche. L’art. 2 recita infatti quanto di seguito: “se la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata deve essere effettuata ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e l’organismo competente, essere convalidata senza tener conto della modifica apportata”[5].
L’attenzione ai temi ambientali, unito ad un dialogo aperto verso gli stakeholders, costituisce un vantaggio non solo a livello ecologico ma rappresenta per le imprese un ritorno di immagine e di consenso, permettendo la partecipazione di tutti i lavoratori alla gestione delle tematiche riguardanti l’ambiente e favorendo pubblicità positiva dell’azienda verso i clienti ed i fornitori, nella promozione di un’immagine di sviluppo moderno ed efficiente.
[1] si veda anche la certificazione ambientale ISO 14001: La Certificazione Ambientale ISO 14001 e la Registrazione EMAS, sigeambiente, su www.sigeambiente.it/emas/.
[2] Rapporto sull'economia circolare in Italia 2019, a cura del gruppo di lavoro ENEA
[3] Ibid.
[4] L’unità di misura dell’indice eco-innovation activities su media europea ha valore 100.
[5] Andrea Sillani, Emas, parte l’aggiornamento delle comunicazioni ambientali, Reteambiente, 31 gennaio 2019.